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Regolamento
relativo alle prescrizioni
sulla
selezione e sull’allevamento
del
Club Svizzero del San Bernardo complementari
al
"regolamento relativo
all’iscrizione ei cani
sul
Libro delle Origini Svizzero (RI‑LOS)"
ATT.RESTO GIÀ TRADOTTO
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Il "regolamento relativo all’iscrizione dei
cani nel Libro delle Origini Svizzere (RI-LOS)" in vigore serve
quale base per l’allevamento di cani di razza con pedigree della
Società Cinofila Svizzera (SCS).
Tutti gli allevatori, proprietari di stalloni e
commissari del club sono tenuti a conoscere ed ad applicare queste
prescrizioni.
Le prescrizioni complementari e la loro maniera
d’applicazione menzionate qui di seguito sono vincolanti per tutti gli
allevatori al beneficio di un certificato d’allevamento protetto dalla
SCS/FCI, come pure per tutti i proprietari di stalloni della razza dei
San Bernardo, che essi siano o no membri del Club Svizzero dei cani San
Bernardo (CSSB) o di un’altra sezione della SCS.
1. Regolamento di selezione
- I San Bernardo destinati all’allevamento devono rispondere in
grandi linee allo standard della razza del San Bernardo (FCI n. 61),
ed adempiere le condizioni enumerate all’art. 1.3. del RI-LOS.
- L’esame di selezione è obbligatorio per tutti i San Bernardo
destinati all’allevamento. I discendenti generati da cani non
selezionati non sono inscritti nel "Libro delle Origini
Svizzere" e non sarà emesso alcun pedigree da parte della SCS.
1.1 Condizioni d’ammissione all’esame di
selezione
Età minima da raggiungere al momento del giorno d’esame di
selezione:
maschi e femmine: 20 mesi
I cani devono essere tatuati (v. art. 10)
Le cagne in calore possono essere presentate solo previo accordo con
ilresponsabile dell’allevamento.
I cani importati devono essere precedentemente iscritti al LOS.
Il proprietario legale deve essere iscritto sia sul pedigree sia
presso il segretariato del LOS.
Solo i cani che sono stati sottoposti ad un controllo radiografico
della displasia dell’anca (DH) e che presentano al massimo il grado
C (precedentemente grado 1) vengono ammessi.
Solo i certificati che costatano la DH rilasciati da una delle facoltà
veterinarie delle università di Berna o Zurigo vengono accettati.
Età minima richiesta per l’esame radiologico: 18 mesi.
Tutti I cani importati devono essere presentati in Svizzera
all’esame di selezione della CSSB.
I certificati DH esteri, provenienti da istituti di valutazione
ufficiali, sono riconosciuti quando le radiografie sono state eseguite
ed interpretate con le stesse norme imposte dalla FCI.
Solo i cani in ottima salute sono ammessi all’esame di selezione.
Il pedigree originale e l’attestazione dell’esame DH devono
essere obbligatoriamente presentati.
Per i cani importati già gravidi, nessun’attestazione
d’attitudine all’allevamento sarà richiesta per future
gravidanze. I cuccioli di questa portata saranno iscritti al LOS, a
patto che i genitori figurino nel libro delle origini riconosciuto
dalla FCI e siano ammessi all’allevamento nella loro nazione
d’origine. La portata deve essere annunciata secondo le regole al
responsabile d’allevamento e sarà verificata. In seguito, le
prescrizioni di questo regolamento saranno applicate.
L’ulteriore utilizzazione della cagna è subordinata alle
prescrizioni di selezione di questo regolamento, vale a dire che deve
superare un esame di selezione della CSSB.
1.2 l'esame di selezione consiste in
Un apprezzamento dell’aspetto esteriore che tenga
equamente conto sia della valutazione dell’andatura sia delle proprietà
caratteriali secondo lo standard CSSB. (FCI No. 61)
Solo l’attitudine all’allevamento fissata durante
un esame di selezione è decisiva, non si tiene conto delle qualifiche
delle esposizioni o di risultati di prove di cani d’utilità.
1.3 Ragioni per l’esclusione all’allevamento
- L’accumulo di difetti minori o la presenza di un unico grave
difetto, tale che il cane non risponda più allo standard della
razza (nota TB).
Aspetto generalmente atipico non conforme allo standard.
- Occhio blu.
- Palpebre cadenti o quasi mancanti (anche se corrette tramite
operazione).
- Soggetto inferiore alla taglia minima (maschi 70cm, femmine 65cm).
- Prognatismo superiore od inferiore, quando la maggioranza degli
incisivi della mascella superiore non è più in stretto contatto
con gli incisivi della mascella inferiore.
- Assenza di denti (altri che i primi premolari).
- Macchie del mantello non conformi a quelle fissate dallo standard.
- Diminuzione importante del pigmento (palpebre, occhi, tartufo,
labbra).
- Displasia dell’anca che superi il grado C (grado 1) (v. art.10).
- Difetti importanti delle estremità e dell’andatura.
- Altri problemi della salute od importanti malattie che potrebbero
rivelarsi ereditarie (per es. importante displasia del gomito, vizio
del cuore, epilessia).
- Anomalie dei testicoli.
- Difetti del carattere (aggressività, paura).
1.4. Frequenza ed iscrizioni all’esame di selezione
Gli esami di selezione avvengono più volte nel corso di un anno in
differenti luoghi della Svizzera; l’organizzazione incombe al
responsabile d’allevamento.
Le date degli esami di selezione devono essere annunciate almeno con
4 settimane d’anticipo tramite il periodico ufficiale pubblicato
dalla SCS o dal club.
L’iscrizione all’esame di selezione deve essere scritto ed
indirizzato al responsabile d’allevamento con in alleagato copia del
pedigree e del certificato d’esame per la displasia dell’anca.
L’iscrizione deve pervenire al responsabile d’allevamento al più
tardi 10 giorni prima dell’esame.
1.5 Svolgimento dell’esame di selezione
Ogni cane deve essere esaminato da due giudici
d’esposizione, specialisti dei cani San Bernardo e riconosciuti dalla
SCS. Essi giudicano l’attitudine all’allevamento. Il proprietario
riceve un rapporto firmato dai due giudici ed una copia della carta
d’annuncio alla SCS (certificato d’attitudine all’allevamento).
Sul rapporto d’attitudine all’allevamento devono
figurare i risultati dell’esame di selezione nella seguente maniera:
- atto all’allevamento,
- atto all’allevamento su riserva (per una o due cucciolate o per
un anno),
- inadatto all’allevamento,
- respinto.
Tutte le prove di selezione superate sono
immediatamente iscritte sul retro del pedigree originale tramite sigillo
"atto all’allevamento (data)"; il pedigree in seguito viene
ritornato al proprietario. I risultati negativi (inadatto
all’allevamento) sono iscritti dopo lo spirare del termine di ricorso;
il risultato "respinto" non viene iscritto. I maschi
selezionati ed i maschi non selezionati sono pubblicati sul periodico
ufficiale della SCS e del club.
In caso di dubbio, i giudici possono, alla fine
dell’esame di selezione, respingere un cane. I cani respinti potranno
essere ripresentati una seconda volta dopo un’attesa di sei mesi.
I cani ammessi all’allevamento su riserva (per una
o due cucciolate o per un anno) devono, dopo lo spirare del termine
imposto o dopo le due cucciolate, essere ripresentati all’esame di
selezione. In alcuni casi, il rapporto di selezione può esigere che la
discendenza sia ugualmente controllata (al minimo per es. 2/3 cuccioli).
Il rapporto di selezione deve allora precisare da chi e a quale età il
controllo della discendenza dovrà essere effettuato.
Di regola i cani devono essere presentati durante una
selezione ordinaria. In caso d’impedimento per una ragione di salute,
la presentazione dei cuccioli può essere rimpiazzata da
un’attestazione specifica del veterinario. La commissione
d’allevamento decide in seguito sull’attitudine ulteriore
all’allevamento.
1.5.1 Indennità
L’indennità per l’esame d’attitudine
all’allevamento è prelevato per ogni cane presentato.
1.6 Durata dell’attitudine all’allevamento
Per i cani riconosciuti atti all’allevamento senza
riserva, l’attitudine è valevole:
per I maschi:
senza alcun limite dovuto all’età.
per le femmine:
fino all’ottavo anno (data della monta)
1.7 Esclusione ulteriore all’allevamento
- I cani ulteriormente affetti da gravi difetti, come disturbi del
carattere, disturbi importanti della salute o che soffrono di malattie
che potrebbero in un futuro rilevarsi ereditarie o presso i quali si
costata l’apparizione ripetuta di difetti eliminatori
dall’allevamento o di malattie ereditarie, possono essere esclusi
immediatamente per decisione della commissione d’allevamento.
- Il proprietario del cane in questione ha il diritto di ricorrere. Il
verdetto deve essere chiaramente motivato ed essergli intimato per
lettera raccomandata. Durante la procedura, il cane non può essere
utilizzato per l’allevamento.
- Spirato il termine di ricorso, l’esclusione all’allevamento
viene iscritto sul retro del pedigree; è firmato dal presidente della
commissione d’allevamento ed annunciata all’amministrazione del
LOS. La commissione d’allevamento decide per un’eventuale
pubblicazione sul periodico ufficiale della SCS e del club.
- Se un numero anormalmente alto di femmine non rimane gravido, la
commissione d’allevamento può esigere dal proprietario di far
esaminare gli organi sessuali e la qualità dello sperma del maschio
in questione dalla divisione competente delle cliniche universitarie
di Berna o di Zurigo o da uno specialista per piccoli animali. Il
risultato dell’esame deve essere comunicato alla commissione
d’allevamento. Il proprietario del maschio è costretto a dar
seguito alle prescrizioni.
Durante la procedura, il maschio in questione non può essere
utilizzato per l’allevamento.
La commissione d’allevamento può prendere tutte le misure atte
(p.es. pubblicazione sul periodico del Club, decreto di una pausa
d’allevamento limitatamente al tempo d’esclusione.
- Non appena venga dimostrato (tramite esame dello sperma) che
all’epoca della monta lo stallone era sterile, il proprietario della
cagna ha il diritto alla restituzione dell’importo pagato per la
monta.
2. Prescrizioni d’allevamento
Solo i cani selezionati possono essere utilizzati per l’allevamento. I
proprietari dei due genitori hanno l’obbligo d’assicurarsi in
solido, prima della monta, che sia la cagna che lo stallone siano stati
ammessi all’allevamento (menzione relativa apposta sul retro del
pedigree, certificato di selezione).
2.1 Accoppiamenti con partner stranieri
Nel caso in cui una cagna sia accoppiata con un
maschio domiciliato all’estero, o quando un maschio è messo a
disposizione di una cagna che sta all’estero, i partner stranieri
devono trovarsi al beneficio di un pedigree riconosciuto dalla FCI ed
adempiere le condizioni d’allevamento in vigore nel paese in
questione.
Lo stallone deve aver superato l’esame radiografico
della DH che non deve superare il grado C. Le copie del certificato
concernenti la displasia e l’attestato che il cane e atto
all’allevamento devono essere allegate all’avviso della monta.
2.2 lnseminazione artificiale
L’inseminazione artificiale è regolata dall’art.
12 del "Regolamento internazionale d’allevamento della FCI."
2.3 La portata
- Una cagna non può avere più di una portata per anno civile.
- Tutti i parti sono calcolati portate, sia che i cuccioli siano
elevati che no. Per analogia le nascite per taglio cesareo, quelle
provenienti d’accoppiamenti non intenzionali (bastardi), gli aborti
e quando i cuccioli nascono morti o muoiono prima del 50esimo giorno,
contano come portata..
2.4 I cuccioli
Al massimo otto cuccioli possono essere elevati per portata.
I cuccioli in soprannumero che non saranno elevati devono essere
eliminati secondo l’etica della protezione degli animali, cioè
entro i 5 giorni susseguenti alla nascita.
Eventuali speroni sono da eliminare a regola d’arte, cioè fra il
secondo ed il quarto giorno dopo la nascita.
2.5 Allevamento dei cuccioli
Di regola, l’allevatore deve tenere iscritti i
cuccioli al suo domicilio sotto il suo allevamento e sotto la propria
tutela fino al giorno in cui li consegnerà all’acquirente al quale
insegnerà secondo le norme conformi la maniera di nutrizione ed
allevamento.
Eccezioni
2.5.1
Allevamento fatto da terzi
In caso di forza maggiore, la commissione
d’allevamento può autorizzare l’allevamento di una portata presso
dei terzi. In tal caso, le condizioni d’allevamento devono essere
impeccabili ed il canile deve essere precedentemente controllato.
In questo caso una richiesta motivata deve essere
presentata al responsabile d’allevamento prima dell’accoppiamento
previsto (eccezioni sono i casi d’urgenza, come per es. malattia od
incidente dell’allevatore).
2.6
Vendita dei cuccioli
La consegna dei cuccioli non deve avvenire prima
delle 10 settimane di vita e solamente dopo essere stati vaccinati,
tatuati e sverminati a più riprese.
Il pedigree originale del cucciolo ed il certificato
di vaccinazione devono essere consegnati al nuovo proprietario senza
richiedere nessun’indennità supplementare.
L’allevatore è obbligato a tenere il libro di
controllo del canile edito dalla SCS e di presentarlo spontaneamente al
controllore d’allevamento.
2.7 Esigenze minime concernenti i canili (art. 1.5
del RI-LOS)
- Ogni canile deve disporre di un alloggio e di un parco giochi
all’aperto, che si trovi alla portata di vista e d’orecchio
dall’alloggiamento dell’allevatore.
- L’alloggio comprende un’ubicazione per il parto, un giaciglio ed
un luogo di soggiorno in caso di cattivo tempo. L’alloggio e
l’ubicazione per il parto devono essere al’asiutto, al riparo da
correnti d’aria, il pavimento ben isolato dal terreno, di facile
accesso e facilmente pulibile, sufficientemente esposto alla luce del
giorno e ben areato. Devono essere riscaldati per eventuali parti
invernali od in caso di necessità. L’alloggio deve avere le
dimensioni atte ad offrire ai cani adulti ed ai cuccioli d’età
avanzata la possibilità di muoversi agevolmente.
Il giaciglio od un’eventuale casetta per la cucciolata, deve avere
un pavimento adeguato, deve essere di dimensioni tali da permettere
alla cagna di stare in piedi e di muoversi agevolmente. Deve potersi
distendersi in tutta la sua lunghezza sul giaciglio, ed anche in caso
di grandi portate deve poter ancora disporre di spazio sufficiente. La
cagna deve potersi isolare in qualsiasi momento dai suoi cuccioli
all’interno dell’alloggio (rifugio).
- Il parco giochi consiste in un recinto di almeno 35 m2
situato all’aperto (senza contare la cuccia), sufficientemente
spaziosi da permettere ai cuccioli di un’età di cinque settimane di
potersi muovere agevolmente e senza pericolo almeno per una parte
della giornata.
Il parco giochi deve avere un pavimento costituito in maggior parte da
elementi naturali (ghiaia, sabbia, erba, ecc.) Deve avere un accesso
diretto all’alloggio o almeno uno spazio di riposo protetto,
coperto, al riparo dal vento e dove il terreno sia isolato
dall’umidità e dal freddo. Se è necessaria una recinzione, questo
deve essere fissa, stabile e senza rischio di provocare delle ferite o
di lasciar scappare i cuccioli. Il parco giochi deve essere
possibilmente arredato in maniera variata alfine di poter permettere
ai cuccioli di divertirsi liberamente, e deve offrire degli angoli
soleggiati e dei posti ombreggiati
- L’alloggio, il parco giochi e le scodelle devono essere sempre
pulite, dell’acqua fresca deve sempre trovarsi a disposizione di
tutti i cani.
- Le contestazioni al riguardo della custodia, dell’allevamento e
delle cure agli animali devono essere immediatamente comunicate
verbalmente dal controllore all’allevatore e depositate sotto la
forma del controllo. Se non fosse possibile rimediare immediatamente
alle lacune constatate, sarà dato un termine all’allevatore per
procedere alle migliorie e quindi sarà effettuato un nuovo controllo.
Se nessun seguito è dato alle raccomandazioni del controllore, o se
le condizioni di custodia e d’allevamento dovrebbero essere
contestate in maniera ripetuta, la procedura prevista dall’art. 8.5
del RI-LOS sarà applicata.
All’occorrenza, un controllo neutro del canile può essere
sollecitato da parte della commissione d’allevamento e dal LOS.
Questo controllo sarà effettuato da un controllore di canili della
SCS.
2.8 Controllo delle portate e dei canili
Ad ogni portata le condizioni d’allevamento e
d'accudimento sono soggette ad un minimo di controllo. Di regola, questo
avviene durante il tatuaggio. Dei controlli supplementari potrebbero
essere richiesti dalla commissione d’allevamento.
- Le verifiche saranno effettuate da dei controllori di canili
qualificati, scelti fra i membri del comitato, della commissione
d’allevamento, dal Club in generale o da nominati per questa
funzione (art.5.2).
- L’allevatore deve permettere l’accesso al suo canile al
controllore, che s’identificherà come tale, in qualsiasi
ragionevole momento, affinché quest’ultimo abbia la possibilità
di visitare tutti gli animali ospitati al canile. I controlli
possono essere effettuati senza preavviso.
- Durante il controllo della cuccia e del canile, il controllore si
prodigherà in consigli per l’allevatore. Indicherà sul
formulario di controllo ufficiale lo stato del canile e della
portata. Il rapporto di controllo deve essere firmato sia dal
controllore che dall’allevatore.
- Se durante una verifica della portata e del canile, il controllore
noterà sui cuccioli dei difetti indiscutibilmente eliminatori
all’allevamento, apporrà sul retro del pedigree l’annotazione
"sbarrato all’allevamento" ed annuncerà questi cuccioli
esclusi al responsabile d’allevamento ed al segretariato del LOS e
della SCS. I cuccioli devono essere venduti a prezzo ridotto.
- Le condizioni di detenzione di maschi selezionati (stalloni
utilizzati per l’allevamento) possono anch’esse essere
controllate dal club.
I controlli saranno richiesti dal comitato o dalla commissione
d’allevamento.
3. Tatuaggio
Dal momento d’entrata in vigore di questo
regolamento, ogni cucciolo San Bernardo dovrà essere tatuato
nell’orecchio destro con il suo numero LOS.
I cuccioli saranno tatuati da un responsabile della
CSSB, contemporaneamente sarà effettuato il controllo del canile e
dell’allevamento. In principio entro la settima e la nona settimana.
4. Compiti amministrativi
4.1 dell’allevatore
4.1.1 Avviso di monta
Tutte le monte devono essere annunciate in maniera
conforme alla veridicità e con la data esatta, tramite l’avviso di
monta ufficiale della SCS; devono essere firmate dai due proprietari dei
genitori. Il proprietario della cagna è obbligato ad indirizzarsi
presso il capo dell’allevamento, entro un termine di 7 giorni, con la
copia dell’avviso di monta.
4.1.2 Avviso di parto
L’allevatore deve indirizzarsi al responsabile
d’allevamento, tramite lettera raccomandata, nella quindicina di
giorni dopo il parto, con il formulario ufficiale della SCS "avviso
di parto", con i seguenti allegati:
- Avviso di monta della SCS (originale).
- Pedigree originale della cagna.
- Per gli stalloni stranieri: copia del pedigree.
- Copia del certificato concernente la DH, come da certificato di
selezione.
- Carta di membro CSSB o di un’altra sezione della SCS.
- Lista de nuovi proprietari (formulario della SCS), almeno per
quelli già conosciuti.
Se uno o l’altro dei documenti mancasse o se
l’avviso di parto fosse incompleto od illeggibile, sarà ritornato
all’allevatore prima di poter essere trasmesso al segretariato del
LOS.
4.2 Del responsabile d’allevamento
Il responsabile d’allevamento ha i seguenti
compiti:
- organizzare gli esami di selezione (riservazione dei luoghi e
locali necessari, convocazione dei giudici, tutto ciò previo
accordo con il comitato),
- controllare se gli avvisi di parto che riceve sono conformi,
esatti ed integri e d’inviarli nei termini previsti al
segretariato del LOS e della SCS,
- organizzare la verifica delle portate e dei canili,
- far eseguire il tatuaggio,
- reclutare un numero sufficiente di controllori d’allevamento e
di provvedere alla loro istruzione,
- assicurare che le verifiche delle portate e dei canili prescritte
dal regolamento d’allevamento siano effettuate,
- annunciare in maniera regolare al segretariato del LOS e della SCS
i cani dichiarati "atti all’allevamento" e di annotare
sul foglio d’iscrizione le indicazioni complementari che si
possono già stabilire con sicurezza:
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- pelo corto / pelo lungo,
- Altezza al garrese HG e in cm
- grado della DH (A, B o C)
- prove di lavoro
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PC / PL
HG
DH A / DH B / DH C
(le prove di lavoro superate con successo saranno annunciate al
segretariato del LOS dal responsabile d’allevamento se il proprietario
gli invierà i documenti necessari).
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- cane da compagnia II
- cane da guardia
- cane da valanga
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CA II
CG
C.AVAL
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5. Organizzazione
5.1 La commissione d’allevamento
Per tutti i casi in relazione con l’allevamento,
solo la commissione d’allevamento è responsabile e competente. La
C.E. è subordinata al comitato (art. 36 degli statuti.)
La commissione d’allevamento si compone dal
presidente della commissione d’allevamento, dal responsabile
d’allevamento, come pure dai giudici. Il presidente come pure il
responsabile d’allevamento fanno anche parte del comitato.
Tutti I membri come pure il comitato vengono eletti
per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.
5.2 I controllori delle portate e
dell’allevamento
Su proposta della commissione d’allevamento, il
comitato può nominare i controllori di portata e d’allevamento fra i
membri più appropriati del comitato, della commissione d’allevamento
o del club in generale. Essi devono possedere un’esperienza personale
nell’allevamento ed aver seguito una formazione conforme. Questa
formazione comprende almeno cinque mesi di stage (controlli sulla
condotta) ed un breve esame (conoscenza dei regolamenti), fatti dal
responsabile d’allevamento e dal presidente della CE.
La formazione si può fare con o senza tatuaggio.
6. Ricorsi
I ricorsi contro le decisioni definitive (salvo per i respinti) dei
giudici di selezione sono da inviare per lettera raccomandata nei
quindici giorni, dalla data d’esame di selezione al presidente del
club. Contemporaneamente. l’importo di Fr. 100.- deve essere versato
sul conto della CSSB. (allegarvi la ricevuta del ricorso). In caso di
ricorso vinto, tale anticipo sarà restituito. In caso contrario,
questa somma sarà versata alla cassa di selezione. La decisione della
CE è inappellabile (i commissari della decisione contestata devono
astenersi al momento della votazione sul ricorso).
In caso di contestazione, il cane sarà riesaminato da altri due
giudici della SCS per cani San Bernardo e definitivamente dichiarato
"atto all’allevamento" o "inadatto
all’allevamento".
Se dei vizi di forma sono stati costatati al momento
dell’applicazione delle presenti prescrizioni d’allevamento e di
selezione, le persone in questione hanno la possibilità di presentare
ricorso presso la CC della SCS (RI-LOS art. 9.5).
7. Sanzioni
Se le presenti prescrizioni d’allevamento e di
selezione o del RI-LOS sono violate, il comitato della CSSB proporrà al
comitato centrale (CC) della SCS di prendere delle sanzioni verso le
persone colte in fallo (il tenore dell’art. 12 del RI-LOS è
fondamentale e deve essere obbligatoriamente osservato).
8 Indennità
La CSSB preleva delle indennità per le seguenti
prestazioni:
- esame d’attitudine all’allevamento (selezione),
- controllo delle portate e dei canili,
- tatuaggi,
- lavori amministrativi causati dalle portate.
Gli importi di tali indennità sono uguali per tutti
i membri; essi sono calcolati in funzione delle spese effettive ed il
loro importo è fissato ogni anno dall’assemblea generale.
Per i non membri della CSSB questi importi vengono
raddoppiati.
Per il lavoro amministrativo od altro svolto
occasionalmente dal responsabile d’allevamento per delle mancanze
amministrative degli allevatori o dei proprietari di un maschio
selezionato, le spese supplementari potranno essere messe in conto.
9. Modifiche
delle prescrizioni e di selezione
Le modifiche ed aggiunte concernenti le presenti
prescrizioni d’allevamento e di selezione devono essere sottoposte per
approvazione all’assemblea generale e sono oggetto di una ratifica da
parte del CC e della SCS.
10. Prescrizioni transitorie
Dall’entrata in vigore di questo regolamento, tutti
i cani San Bernardo utilizzati per l’allevamento devono essere tatuati
con il loro numero LOS durante o in seguito all’esame della DH
(narcosi).
Il numero è nel frattempo da iscriversi sul
pedigree.
I certificati concernenti la DH dei cani non tatuati
non saranno riconosciuti..
11. Disposizioni finali
Questo regolamento è stato ratificato dall’assemblea generale
ordinaria del 31 gennaio 1993 ad Olten. Esso rimpiazza tutti i
precedenti regolamenti e decisioni, entra in vigore al più tardi tre
mesi dopo il suo annuncio sul periodico ufficiale di pubblicazione
della SCS.
In caso di lite nella sua interpretazione, il testo originale in
lingua tedesca fa stato.
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